Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 2 a 4 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.
Il versamento dell’addizione è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esenzioni
Sono esenti dall’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 5, i contribuenti il cui reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell’art. 1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i. sia inferiore o uguale a € 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00). Per redditi superiori a € 12.500,01 (eurododicimilacinquecento /01), l’addizionale sarà dovuta sull’intero ammontare del reddito imponibile.