Imposta di Soggiorno – IDS

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L’Imposta di Soggiorno (IDS) è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e integrata dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Regime fiscale delle locazioni brevi).

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A chi è rivolto

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.

Con riferimento alle locazioni brevi, il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’ Art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 c. 5-bis.

I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui sopra assumono anche la funzione di agenti contabili e sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Descrizione

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive fino a un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nella medesima struttura ricettiva.

Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico- alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50.

È soggetto all’imposta colui che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gallarate, non risultando iscritto nel medesimo periodo all’anagrafe comunale.

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l’eventuale rappresentante fiscale.

Come fare

Occorre accedere al portale CityTax++.

Cosa serve

E' possibile accedere al servizio mediante SPID o CIE.

Tempi e scadenze

  • La dichiarazione deve essere trasmessa trimestralmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre.

Cosa si ottiene

L'applicazione dell'imposta di soggiorno

Casi particolari

STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI: NO ALL’IDENTIFICAZIONE “DA REMOTO”

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 novembre 2024 (circolare-identificazione ospiti strutture ricettive), ha fornito indicazioni puntuali sull’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive. È stato ribadito che la procedura di identificazione de visu è obbligatoria e che non sono consentite modalità di check-in completamente automatizzate, come la trasmissione da remoto dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata . Tale misura risponde all’esigenza di garantire maggiore sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla criminalità o al terrorismo. Gli operatori delle strutture sono tenuti a verificare personalmente i documenti di identità degli ospiti al momento del check-in e a registrarli nei sistemi informatici dedicati, garantendo il rispetto delle normative vigenti in particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 109 (TULPS) . La mancata osservanza di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative e rappresenta un rischio per l’ordine pubblico. Questa disposizione si applica a tutte le tipologie di strutture ricettive, incluse le locazioni brevi, che sono sempre più diffuse nel panorama turistico nazionale. Ai sensi della citata circolare: i gestori di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali ( locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni) sono tenuti a verificare di persona la corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti comunicando alla Questura tramite il Portale Servizio Alloggiati web.

Ulteriori informazioni

Le strutture ricettive possono richiedere assistenza mediante:

  • telefono 0818427167 – attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
  • email assistenza@gruppoas.it

E' possibile consultare le FAQ e i video tutorial al seguente link https://citytax.servizienti.it/citytaxfo/newfaq/D869

Documenti

Contatti e Luoghi

Unità Organizzativa Responsabile

Luoghi di riferimento

Punti di contatto

Ufficio Imposta di Soggiorno

Telefono: 0331754305

Email: tributi@comune.gallarate.va.it

Via Cavour n.2 - Palazzo Broletto

Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/12/2025

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